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Pertanto è opportuno valorizzare il lavoro dei numerosi viticoltori del
Trasimeno che si sono prodigati soprattutto negli ultimi anni nella
produzione di un vino sempre più pregiato favorito da un microclima
caratteristico, determinato dagli scambi termici e dall'evaporazione che
sono propri dei bacini lacustri.
 Dal
decreto del 7/01/1998 relativo al disciplinare di produzione dei vini
Doc dei Colli del Trasimeno ad oggi, gli operatori del settore nel
territorio lacustre, in linea con la normativa, hanno reimpiantato
circa 350 ettari di terreno con vitigni pregiati come: Sangiovese,
Merlot, Gamay, Cabernet – Sauvignon per i rossi, Grechetto e
Chardonnay per i bianchi. Un dato questo significativo degli sforzi
messi in atto dalle imprese per migliorare la produzione.
I risultati non sono mancati, dal momento che alcuni vini Doc dei Colli
del Trasimeno sono stati inseriti nella Guida ai Vini d’Italia del “
Gambero Rosso” presentata al recente “Salone del Gusto” a Torino.
Il prestigioso riconoscimento dei “Due Bicchieri” è stato
conquistato da alcuni prodotti presentati, come ad esempio il Chardonnay
“Robbiano”, il “Corniolo”, il”Lucciaio”, tutti e tre del
1997, a dimostrazione del livello raggiunto. Altre valutazioni positive
e menzioni particolari sono state poi raccolte da altri vini.
“
DPR 13/01/72 MODIFICATO CON DM 7/01/98 “
Per quanto riguarda la nostra “Strada”, il disciplinare riconosce
come zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione
di origine controllata “ Colli del Trasimeno” o “Trasimeno”
parte del territorio amministrativo dei comuni di:
- Castiglione del Lago, Città della Pieve, Paciano, Piegaro,
Panicale, Corciano, Magione, Passignano sul Trasimano e Tuoro sul
Trasimeno.
Come tipologie Colli del Trasimeno o Trasimeno:
- bianco, bianco scelto, grechetto, rosato, novello, rosso, rosso
scelto, rosso riserva, cabernet sauvignon e riserva, gamay e riserva,
merlot e riserva, vino santo o vin santo e spumante classico.
Inoltre sono previste importanti limitazioni di produzioni di uva per
ettaro, condizioni ambientali e colturali dei vigneti atte a conferire
le specifiche caratteristiche di qualità, regola i sesti di impianto,
le forme di allevamento ed i sistemi di potatura atti a non modificare
le caratteristiche delle uve e dei vini, stabilisce che i nuovi impianti
e reimpianti dovranno avere una densità di almeno n. 2.200 ceppi per
ettaro, come è vietata ogni pratica di forzatura: è consentita
l’irrigazione di soccorso per non più di due volte all’anno prima
dell’invaiatura.
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